Art. 2.
(Beneficiari).

      1. I benefìci della presente legge spettano ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi comunque adottati, anche solo di fatto, dalle autorità libiche.
      2. I benefìci di cui al comma 1 si estendono alle società estere esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.